QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.

giovedì 11 marzo 2010

Elezioni, decreto salva liste (1848)

Sapevi che nel 1848, dopo la promulgazione della Legge elettorale provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, Ferdinando II emanò un decreto che prescriveva la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale del capoluogo del distretto. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il 29 marzo 1848. Fondato, come recita la premessa, sull'indispensabile definizione del termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili, nonché sullo stabilimento di un metodo eccezionale abbreviato per la discussione di questioni essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di 3 giorni (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).

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